Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1166 del 2020

ECLI:IT:TARMI:2020:1166SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento di rettifica degli oneri concessori e degli standard dovuti per il cambio di destinazione d'uso di un immobile da produttivo a commerciale, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La quantificazione degli oneri concessori e degli standard riportata in una convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e il privato, se conforme alle previsioni normative di riferimento, non può essere unilateralmente modificata dall'Amministrazione a distanza di anni, senza fornire una idonea e solida motivazione in grado di evidenziare le ragioni di una rinnovata interpretazione delle norme sulla quantificazione del contributo di costruzione. Ciò al fine di tutelare il legittimo affidamento del privato e il principio di buona fede contrattuale, che trovano applicazione anche nelle fattispecie relative alla determinazione del contributo di costruzione, in particolare laddove i criteri e i parametri per la quantificazione non sono conoscibili e verificabili con il normale sforzo richiesto al debitore o sono di non piana e univoca interpretazione. 2. Gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell'operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma contrattuale. Pertanto, la necessità di salvaguardare l'equilibrio del rapporti contrattuali anche in fase di esecuzione, in ossequio ai canoni di affidamento e buona fede e nel rispetto del rapporto di sinallagmaticità, impone di ritenere lesiva della posizione giuridica del privato la determinazione comunale che pretende di ricalcolare unilateralmente il costo di costruzione, interpretando diversamente la pertinente normativa regionale e comunale. 3. Laddove il riequilibrio delle previsioni della convenzione si renda necessario al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative sopravvenute, ciò non può avvenire sulla base di un intervento unilaterale e autoritativo dell'Amministrazione, bensì soltanto in esito alla rinegoziazione tra le parti, secondo buona fede, delle prestazioni oggetto delle obbligazioni che non possano più essere adempiute nel modo originariamente convenuto.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/06/2020

N. 01166/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02601/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2019, proposto da
- ((omissis)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, Via Copernico n. 55;

contro

- il Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di ((omissis)) n. 28;

per l’annullamento

- del provvedimento del Comune di Buccinasco – Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata – prot. gen. n. 201900299964, PDC 4/16, del 24 ottobre 2…

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