Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9675 del 6 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:9675PEN

Massima

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Il Pubblico Ministero, nell'ambito di un procedimento cautelare, non ha l'obbligo di mettere a disposizione del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame gli atti di indagine nella loro integralità, essendo sufficiente la trasmissione di verbali riassuntivi, purché rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e garantendo il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio. La mancata trasmissione di alcuni atti, come ad esempio le videoregistrazioni, non comporta l'inefficacia della misura cautelare, a condizione che il contenuto di tali atti sia stato comunque rappresentato in altri documenti ritualmente trasmessi e che gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti ai fini della legittimità della decisione cautelare. Il Tribunale del riesame, in tal caso, può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti. La motivazione del Tribunale del riesame deve dare conto di tale valutazione, dimostrando come gli elementi non trasmessi siano stati ritenuti irrilevanti ai fini della decisione cautelare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio Augusto - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Em.Ci. nato a O il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 15 gi…

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