Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22616 del 26 ottobre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:22616CIV

Massima

Massima ufficiale
Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia"; ne consegue la rilevanza della prova testimoniale, dedotta con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte, in quanto creditrice, chieda l'ammissione al passivo della procedura di fallimento.

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