Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11040 del 12 marzo 2009

ECLI:IT:CASS:2009:11040PEN

Massima

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Il possesso di beni di provenienza furtiva, senza plausibili giustificazioni, integra il reato di ricettazione, a prescindere dall'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, le quali, ove fantasiose, costituiscono piuttosto una riprova della consapevolezza della illiceità della provenienza dei beni. Il giudice di merito può fondare la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione esclusivamente sulle circostanze obiettive del possesso dei beni e della mancanza di plausibili spiegazioni, senza necessità di fare riferimento alle dichiarazioni dell'imputato, la cui inutilizzabilità, ove dedotta, risulta comunque priva di interesse ai fini della decisione. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione si fonda sulla consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui il reato di ricettazione sussiste quando l'imputato sia consapevole della provenienza furtiva dei beni, desumibile anche dalla mancanza di plausibili giustificazioni circa il possesso degli stessi, a prescindere dalle dichiarazioni rese dall'imputato, le quali, se fantasiose, costituiscono ulteriore prova della consapevolezza dell'illiceità. La massima, pertanto, esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto fondamentale, applicabile a casi analoghi, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente

Dott. MONASTERO Frances - est. Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sa. Gi. Ba. ;

avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, in data 3 febbraio 2004, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani in data 2 dicembre 2002, qualificava il fatto ascritto all'imputato come ricettazione e confermava nel resto la sentenza impugnata;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita, all'udienza in data 23 gennaio 2009, la relazione del Cons…

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