Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12042 del 21 novembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:12042CIV

Massima

Massima ufficiale
Il tentativo di illecita costituzione all'estero di disponibilita` valutarie, quando l'oggetto di esso non supera nel corso di un triennio il valore di 100 milioni di lire, non e` assoggettato a sanzione amministrativa, atteso che il comma quarto dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976 n. 31 (conv. con modif. nella legge 30 aprile 1976 n. 159), nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 26 settembre 1986 n. 59, prevede l'equiparazione del delitto tentato, a tutti gli effetti, a quello consumato limitatamente al fatto di esportazione di valuta, e non anche al fatto di costituzione di disponibilita` valutarie all'estero. Ne consegue che il tentativo di illecita costituzione all'estero di disponibilita` valutarie, mentre nelle ipotesi delittuose (quando l'oggetto dell'illecito supera il valore sopra indicato), pur in mancanza della suddetta equiparazione, continua ad essere punito per effetto della norma generale di cui all'art. 56 cod. pen., nelle altre ipotesi non costituisce illecito amministrativo, in mancanza di una specifica norma che cio` preveda, nonche`, nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative dettata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, di una disposizione analoga all'art. 56 cod. pen.

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