Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26789 del 15 ottobre 2024

ECLI:IT:CASS:2024:26789CIV

Massima

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Il diritto di cronaca giudiziaria, costituzionalmente garantito, può essere legittimamente esercitato solo se la notizia pubblicata corrisponde fedelmente al contenuto degli atti giudiziari, senza alcuna alterazione o distorsione dei fatti, anche se involontaria, e nel rispetto dei requisiti di verità, pertinenza e continenza espressiva. Pertanto, la diffusione di una notizia che attribuisca erroneamente all'indagato un reato più grave di quello effettivamente contestato integra una lesione della reputazione, non scriminata dal diritto di cronaca, che obbliga il giornalista e il direttore responsabile al risarcimento del danno morale in favore del soggetto diffamato. La diversa qualificazione giuridica del fatto, anche se di minore gravità, non è irrilevante ai fini della tutela della reputazione, essendo oggettivamente diversa e ben più grave la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa rispetto a quella dell'intestazione fittizia di beni con finalità di agevolazione dell'associazione criminale. Inoltre, il mancato esercizio del diritto di rettifica non determina automaticamente una riduzione del danno risarcibile, dovendo il giudice valutare in concreto l'incidenza di tale omissione sullo specifico pregiudizio già verificatosi. Infine, il danno morale derivante dalla lesione della reputazione può essere liquidato in via equitativa, anche sulla base di presunzioni semplici, tenendo conto della diffusione della notizia, della sua rilevanza pubblica e dell'entità della lesione, senza che tale valutazione sia censurabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente incongrua o sproporzionata.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
GIACOMO TRAVAGLINOPresidente
FRANCESCA FIECCONIConsigliere-Rel.
MARCO DELL'UTRIConsigliere
AUGUSTO TATANGELOConsigliere
GIUSEPPE CRICENTIConsigliere
Oggetto:
RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE
Ud.01/07/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19397/2022 R.G. proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis))
domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ((omissis)) (francescaadamo@pecavvpa)
-ricorrenti-
contro
((omissis)), elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato
CERQUETTI ROMANO (CRQRMN59T28E783N) rappre…

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