Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4856 del 16 aprile 1980

ECLI:IT:CASS:1980:4856PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma dell'art. 529 Cod. proc. pen., i motivi del ricorso, quando non sono enunciati nella dichiarazione d'impugnazione, devono a pena di inammissibilità, essere sottoscritti dall'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio, purché sia iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, o da altro avvocato iscritto nell'albo medesimo cui sia stato conferito espresso mandato con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere o dal notaio. Deriva da ciò che l'imputato ricorrente può presentare personalmente i motivi d'impugnazione enunciandoli nello stesso ricorso, o tutt'al più in atto separato da presentarsi però nel termine di tre giorni stabilito dall'art. 199 Cod. pen. in modo di poterlo considerare contestuale alla dichiarazione stessa.

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