Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8521 del 14 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:8521CIV

Massima

Massima ufficiale
Non puo` essere impugnato con il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione il provvedimento del giudice (dell'esecuzione) che accoglie o rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione, perche` quello di accoglimento, ancorche` non modificabile o revocabile, e` condizionato dall'esito dell'opposizione e quello di rigetto puo` essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso.    da vedere: Sen 18/04/1989 1836 Civ Sen 13/11/1989 4798 Civ Sen 28/03/1987 3032 Civ

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