Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10857 del 18 ottobre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:10857CIV

Massima

Massima ufficiale
La litispendenza presuppone la simultanea pendenza della stessa controversia dinanzi a giudici diversi, ancorche` non nel medesimo grado.  Pertanto, non e` ravvisabile litispendenza fra un procedimento in corso ed altro procedimento gia` definito con sentenza, benche` suscettibile d`impugnazione, perche` nel secondo processo, almeno finche` l`impugnazione non sia proposta, non vi e` un giudice investito dalla lite.   da vedere: Sen 02/08/1993 8522 sez 3 Civ Sen 26/02/1994 1963 sez 2 Civ

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