Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3712 del 26 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3712CIV

Massima

Massima ufficiale
L'impugnazione per revocazione anche nei confronti di una sentenza della suprema corte (ove possa ritenersi esperibile in base alla normativa vigente, o previa rimessione alla corte costituzionale della questione di legittimità delle disposizioni che non la consentano) resta pur sempre soggetta ai termini per la proposizione del ricorso per cassazione, decorrenti dalla notificazione o della pubblicazione della sentenza medesima, ovvero dall'evento che giustifica l'istanza di revocazione, secondo la disciplina di cui agli artt. 326 e 327 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in caso d'inosservanza di detti termini, deve essere dichiarata inammissibile, indipendentemente dalla definizione delle indicate questioni circa l'utilizzabilità di quel mezzo d'impugnazione avverso le pronunce della corte di cassazione.

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