Tribunale Amministrativo Regionale Umbria - Perugia sentenza n. 787 del 2017

ECLI:IT:TARUMB:2017:787SENT

Massima

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La pianificazione urbanistica comunale, anche attraverso l'introduzione di meccanismi perequativi, rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per errori di fatto, violazioni procedimentali o manifesta illogicità. La riduzione della capacità edificatoria di un'area, al fine di formare un comparto perequativo, non costituisce di per sé un vizio di legittimità, in quanto il sistema perequativo consente ai proprietari di aree destinate a servizi pubblici o con indice edificatorio insufficiente di recuperare altrove la volumetria mancante. La scelta di includere o escludere determinate aree dal comparto perequativo, nonché l'attribuzione di diversi indici edificatori, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, senza che sia necessaria una particolare motivazione, salvo che non incida su posizioni giuridiche differenziate. L'omogeneità della destinazione urbanistica di un'area non costituisce un ostacolo logico alla formazione di un comparto perequativo, in quanto la previsione di aree per servizi pubblici è intrinseca alla logica perequativa, volta a una equa distribuzione dei diritti edificatori. Inoltre, il sistema perequativo può interessare anche aree esterne ai comparti, senza che ciò integri una violazione del principio di omogeneità delle zone. Infine, la modifica della delimitazione del comparto perequativo in sede di approvazione del piano, rispetto a quanto previsto in sede di adozione, non costituisce un vizio di legittimità, non essendovi alcuna disposizione che imponga il rispetto integrale delle scelte operate in tale fase.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/12/2017

N. 00787/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Terni in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Perugia, via Palermo S.n.c.;

per l'annullamento

a) col ricorso introduttivo:

- della delibera consiglio comunale 17.3.2008 n. 71 e atti connessi (nuovo p.r.g. - parte stru…

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