Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 12783 del 23 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:12783CIV

Massima

Massima ufficiale
Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari" né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi.

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