Cassazione penale Sez. I sentenza n. 972 del 16 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:972PEN

Massima

Massima ufficiale
Con l'espressione "fatta eccezione per la liberazione" il legislatore ha inteso escludere la liberazione anticipata dalle limitazioni e dai divieti fissati dall'art. 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, per le misure alternative previste dal Capo VI dell'ordinamento penitenziario. (Conf. Sez. I, c. c. 15 ottobre 1992, Facchineri) (Conf. Sez., c. c. 16 ottobre 1992, Calcagno) (Conf. Sez. I, 14 dicembre 1992, Ronga).    conforme: Sen 10/11/1992 4008 sez 1 Pen Sen 10/11/1992 3901 sez 1 Pen

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