Cassazione penale Sez. I sentenza n. 40747 del 13 settembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:40747PEN

Massima

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Il giudice di merito, nel valutare l'attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, è tenuto a compiere una specifica e concreta valutazione circa la probabilità di reiterazione di condotte antisociali da parte del proposto, senza potersi limitare a un mero richiamo a pregressi elementi sintomatici di pericolosità, specie quando gli stessi risalgano a un periodo di tempo significativamente distante rispetto al momento applicativo della misura. Ove tale specifica valutazione manchi, la motivazione del provvedimento risulta meramente apparente e, pertanto, viziata per violazione di legge. Diversamente, la valutazione in ordine all'applicazione di misure di prevenzione reali, quali la confisca, deve incentrarsi sull'accertamento della sproporzione tra il valore dei beni e i redditi lecitamente conseguiti dal proposto e dal suo nucleo familiare, nonché sulla verifica della riconducibilità dei beni all'attività illecita, senza che sia necessario procedere a un'analitica disamina di tutti gli elementi di fatto prospettati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione logica e coerente che dia conto dei principali elementi posti a fondamento della decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco - Presidente

Dott. MANCUSO Luigi - Consigliere

Dott. ((omissis)) - Rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. BARONE Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
avverso il decreto n. 202/2016 della CORTE DI APPELLO di PALERMO del 09/06/2017;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. ((omissis));
lette le conclusione del Procuratore generale Dott.ssa ((omissis)) che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e il rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto …

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