Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 328 del 7 gennaio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:328PEN

Massima

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Il diritto della persona offesa di proporre personalmente ricorso per cassazione è escluso, in quanto l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo, in applicazione della regola dettata dall'articolo 613 c.p.p. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione delle questioni dedotte. La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è la seguente: La persona offesa non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. L'inammissibilità del ricorso proposto dalla persona offesa comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, la cui entità è determinata in ragione delle questioni dedotte. Il principio di diritto espresso nella massima è che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione è riservata ai soli difensori iscritti all'albo, con esclusione della persona offesa, e che l'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p. La formulazione è al presente indicativo, evita riferimenti al caso specifico e dettagli procedurali, esprimendo in modo chiaro, astratto e conciso il principio giuridico fondamentale desumibile dalla sentenza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO ((omissis)) - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) SA. SA. N. IL (OMESSO);

2) IGNOTI;

avverso DECRETO del 30/01/2007 GIP TRIBUNALE di TORINO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO.

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La persona offesa Sa. Sa. ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione del gip di Torino, emesso nei confronti di ignoti il 30.1.2007, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Sostiene che il gip nel dichiarare l'inammissibi…

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