Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9190 del 17 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:9190PEN

Massima

Massima ufficiale
La partecipazione al collegio giudicante del magistrato che ha emesso l'ordinanza di rinvio a giudizio non determina la nullità di cui all'art. 1 e capoverso cod. proc. pen., in quanto non sussiste difetto di capacità generica del giudice allo esercizio della funzione giurisdizionale, bensì incompatibilità dello stesso, a sensi dell'art. 61 comma secondo cod. proc. pen., sanabile se non sia stata proposta dichiarazione di ricusazione nei termini e nelle forme prescritte.

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