Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:4SENT

Massima

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Il provvedimento di demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di qualsiasi autorizzazione costituisce un atto vincolato per l'amministrazione, non soggetto a valutazioni discrezionali in merito all'interesse pubblico sottostante o al bilanciamento con gli interessi privati. L'ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, in quanto la necessità di ripristinare la conformità delle costruzioni alle prescrizioni edilizie è di per sé un interesse pubblico primario, ineludibile presupposto per l'ordinato assetto del territorio. Il mero decorso del tempo e l'eventuale affidamento del privato sulla conservazione della situazione di fatto abusiva non possono legittimare la permanenza di opere edilizie contra legem, in quanto l'interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi prevale su qualsiasi interesse privato alla conservazione di una situazione di fatto illegittima. Pertanto, l'amministrazione è tenuta a ordinare la demolizione delle opere abusive, senza che ciò richieda una specifica motivazione in ordine alla comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, né la dimostrazione di un concreto e attuale interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. L'unico onere motivazionale gravante sull'amministrazione è quello di accertare in modo adeguato e congruo la sussistenza dell'abuso edilizio, attraverso un'istruttoria accurata e dialettica con i privati interessati. La mancata comunicazione della possibilità di presentare una domanda di sanatoria non inficia la legittimità del provvedimento demolitorio, in quanto tale facoltà rientra nella sfera di valutazione soggettiva del privato e non costituisce un presupposto essenziale del provvedimento. Analogamente, la previsione della denuncia penale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non incide sulla legittimità del provvedimento principale, in quanto si tratta di una mera avvertenza priva di autonoma rilevanza giuridica.

Sentenza completa

N. 04401/2010
REG.RIC.

N. 00004/2011 REG.PROV.COLL.

N. 04401/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 4401 del 2010, proposto da: Antonio Marino, Nicola Marino,
rappresentati e difesi dall'avv. Marialuisa Cavuoto, con domicilio in Napoli, via C. Poerio, n. 53 c/o Coduti;

contro

Il Comune di Fragneto Monforte in persona del sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Carrozzini, con domicilio in Napoli, v. Arte della Lana n. 16 St. Sorrentino;

nei confronti di

Franco Capaldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Corbo, con domicilio eletto in Napoli, via C. Rosaroll n. 98;

Per l’annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 8228/2010;

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