Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5104 del 16 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5104CIV

Massima

Massima ufficiale
Il beneficio di cui all'art.. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n.. 361, che riconosce il diritto di tre giorni di ferie retribuite per i lavoratori che siano stati chiamati ad adempiere funzioni elettorali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981 n.. 178 era applicabile agli incaricati di funzioni delle sole elezioni politiche e non di quelle amministrative senza essere in contrasto con i precetti costituzionali. Tale beneficio, che si riferisce anche ai rappresentanti di lista, espressamente qualificati pubblici ufficiali dall'art.. 40 del citato T.U., attesa la natura propria delle ferie e la funzione di riposo compensativo che assolvono, deve essere goduto in giorni che avrebbero dovuto essere destinati al lavoro.

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