ECLI:IT:CASS:2002:25063PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 7.7.00 il Tribunale di Firenze assolveva R. F. dal reato di ingiuria (ascrittogli per avere, nel dicembre 94, offeso l'onore ed il decoro del sindacalista B. V. dicendogli che era un venduto e che vendeva la pelle dei lavoratori; capo A) e da quello di percosse (ascrittogli per avere nelle stesse circostanze di cui al capo precedente percosso il B. prendendolo a schiaffi; capo B) con la formula "perché il fatto non costituisce reato"; assolveva il medesimo e T. F. dal reato di diffamazione (loro contestato per avere nel dicembre del 94, in occasione di una riunione presso la Filcams, alla quale partecipavano vari lavoratori, offeso la reputazione di B. V. dicendo che era un delinquente politico e che vendeva la pelle dei lavoratori; capo C) rispettivamente per non avere commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato.
A seguito di gravame del P.G. la Corte di appello in data 5.7.01 dic…
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