Consiglio di Stato sentenza n. 3084 del 2011

ECLI:IT:CDS:2011:3084SENT

Massima

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La disciplina nazionale in materia di installazione degli impianti di carburante, e in particolare quella relativa agli obblighi di distanze minime, è stata sottoposta a severo scrutinio da parte del giudice del Lussemburgo in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha interpretato l'art. 43 CE (ora art. 49 TFUE), letto in combinato disposto con l'art. 48 CE (ora art. 54 TFUE), nel senso che una normativa di diritto interno come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal Trattato. Tale disciplina, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non a quelli già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all'accesso all'attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l'accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari. I limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza stradale non sono stati riconosciuti come adeguati e proporzionati, in quanto si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione e non a quelli preesistenti. Inoltre, i controlli per la tutela di tali interessi pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro dell'autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle distanze. Infine, la tutela dei consumatori, sub specie di "razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva", costituisce un mero motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale. Pertanto, nessuna posizione di interesse legittimo è astrattamente enucleabile dall'esame della causa petendi dell'originario ricorso della società Me., poiché esso si risolve nella richiesta di tutela di un interesse materiale contra ius se messo in relazione alle norme ed ai principi comunitari che tutelano i valori del libero mercato e della concorrenza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4989 del 2005, proposto da Ti.Pe.Ti. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi.Ga., con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma;
contro
Me.Te. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati St.Ne. e Gi.Ra., con domicilio eletto presso il secondo in Roma;
nei confronti di
Comune di Narni, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Al.Ro., con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma;
sul ricorso numero di registro generale 5541 del 2005, proposto dal Comune di Narni, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Al.Ro., con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma;…

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