Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3129 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:3129SENT

Massima

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L'abusività di un'opera edilizia costituisce di per sé presupposto per l'applicazione della sanzione demolitoria, indipendentemente dalla verifica della sua eventuale conformità agli strumenti urbanistici e della sua ipotetica sanabilità. L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non necessita di specifica motivazione sull'interesse pubblico, né di una valutazione in ordine alla conformità o meno delle opere stesse agli strumenti urbanistici, in quanto, una volta accertata l'esecuzione di interventi privi di permesso di costruire, ne deve essere disposta la demolizione, in quanto l'abusività dell'opera costituisce di per sé presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione. L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell'avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Il mero trascorrere del tempo non legittima l'illecito edilizio, che ha carattere permanente e non è soggetto ad alcun termine di prescrizione, ragion per cui l'applicazione da parte dell'amministrazione delle sanzioni edilizie ha carattere di atto dovuto e non richiede alcuna motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico al ripristino della legalità violata ovvero sulla ponderazione con gli interessi privati. La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 13 L. n. 47/1985 (attualmente, art. 36 d.p.r. 380/2001) non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata, che va valutata sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento dell'emanazione dell'atto, limitandosi unicamente a sospendere temporaneamente gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, dell'istanza.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/06/2017

N. 03129/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12327/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12327 del 2000 e sui relativi motivi aggiunti, proposti da:
Duraccio Luigi, rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Carbone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio Abbamonte;
PEC: avvangelocarbone@cnfpecite;

contro

Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento:

A) quanto al ricorso introduttivo, notificato il 20 novembre 2000 e depositato il successivo 5 dicembre:

A.1) dell’ordinanza n. 271 del 2000, (prot. n. 7647 del 21 settembre 2000), notificata …

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