Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2358 del 20 gennaio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:2358PEN

Massima

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Il diritto di cronaca, quale aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, si configura come causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, ma è subordinato al rispetto di specifici limiti, quali la verità del fatto narrato, l'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e la correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito. Pertanto, l'esercizio del diritto di cronaca non è legittimo quando l'articolista riferisce e sottolinea circostanze non corrispondenti al vero, funzionali a censurare criticamente l'operato di un magistrato, in quanto tale alterazione della verità dei fatti, grave e preordinata, non consente di ritenere sussistente il diritto di cronaca, né tantomeno il diritto di critica, il quale, pur avendo connotazioni soggettive ed opinabili, deve comunque trovare corrispondenza in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale, e non in una cronaca volontariamente distorta, finalizzata a concentrare l'attenzione negativa dei lettori sulla condotta del magistrato, facendola apparire negligente e disinteressata di fronte alla sciagura. Inoltre, ai fini dell'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., anche in termini di putatività, è necessario che l'esercizio del diritto di cronaca o di critica sia corrispondente alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare riferimento alla fonte e all'attualità del riferimento storico, senza che i dati che ne costituiscono la sostanza subiscano immutazioni, alterazioni o modificazioni tali da rappresentarli come sostanzialmente diversi. Pertanto, l'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione, al fine di evitare deformazioni sostanziali della notizia e che essa assuma una valenza lesiva della reputazione della persona alla quale è rivolta.

Sentenza completa

FATTO Il tribunale di Napoli, in data 24.6.1999, assolveva B. R., quale autrice dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Mattino" il 13.10.1997, nonché della successiva pubblicazione della lettera di rettifica inviata dal Procuratore della Repubblica, con conseguente commento, con il quale veniva offesa la reputazione di T. F., sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Salerno, attribuendole un inspiegabile ritardo nel giungere sul luogo di un incidente sul lavoro che aveva causato due morti e G. P., quale direttore responsabile del quotidiano, che aveva omesso ogni controllo, perché il fatto non sussiste. Su Appello del Procuratore della Repubblica, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata del 25.10.2001, in riforma della decisione del tribunale, dichiarava gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e li condannava, ciascuno, alla pena di L. 1.500.000 di multa. Spese. Risarcimento dei danni da liqui…

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