Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 392 del 2013

ECLI:IT:TARTOS:2013:392SENT

Massima

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La realizzazione di manufatti edilizi in assenza di titolo abilitativo non costituisce sempre una violazione sanzionabile, in quanto l'obbligo di preventiva autorizzazione o concessione edilizia è stato introdotto gradualmente nell'ordinamento giuridico italiano. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, che ha generalizzato tale obbligo anche per le costruzioni fuori dai centri abitati, la normativa vigente prevedeva l'obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa solo per gli interventi edilizi all'interno dei centri abitati o nelle zone di espansione previste dal piano regolatore generale, mentre per le aree esterne non sussisteva un generale obbligo di munirsi di titolo edilizio. Pertanto, la realizzazione di manufatti in assenza di titolo abilitativo in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 non può essere sanzionata con l'ordine di demolizione, in quanto tali opere, pur essendo state realizzate senza il previo rilascio di un titolo edilizio, non erano soggette a tale obbligo normativo all'epoca della loro costruzione. Il principio di legalità e di irretroattività della legge penale e sanzionatoria impone di valutare la legittimità delle opere edilizie in base alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, senza poter applicare retroattivamente norme successive che hanno introdotto nuovi obblighi e sanzioni. L'Amministrazione, pertanto, non può ordinare la demolizione di manufatti realizzati legittimamente secondo la normativa dell'epoca, in assenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi l'adozione di un provvedimento demolitorio, in quanto ciò violerebbe il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 02897/2000
REG.RIC.

N. 00392/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02897/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2897 del 2000, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Firenze, via G. Vagnetti, 15;

contro

Comune di Follonica;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 218 del 20 luglio 2000 resa dal Dirigente dell'Unità Omogenea n. 5 - Attività Edilizia del Comune di Follonica, Sig. ((omissis)), notificata il 25 luglio successivo, con la quale si ordinava alla Sig. ((omissis)), in qualità di proprietaria - committente - costruttore e al Sig. ((omissis)), in qualità di c…

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