Consiglio di Stato sentenza n. 3230 del 2018

ECLI:IT:CDS:2018:3230SENT

Massima

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La mancata valutazione da parte dell'amministrazione pubblica di una proposta di proroga contrattuale formulata dal gestore uscente di un servizio pubblico, ancorché presentata sulla base di una specifica previsione normativa, non costituisce un obbligo giuridico per l'amministrazione, la quale conserva la facoltà di scegliere, in alternativa, di affidare il servizio mediante una nuova procedura ad evidenza pubblica o di aderire ad una convenzione Consip, senza che ciò comporti un vizio di legittimità degli atti adottati. L'amministrazione, infatti, non è tenuta a motivare la mancata accettazione della proposta di rinegoziazione, trattandosi di una mera facoltà rimessa alla sua discrezionalità, purché la scelta effettuata sia comunque conforme ai principi di evidenza pubblica e di buon andamento dell'azione amministrativa. Inoltre, la proposta di proroga contrattuale formulata dal gestore uscente a ridosso della scadenza del contratto, senza che vi siano state precedenti manifestazioni di interesse o sollecitazioni in tal senso da parte dell'amministrazione, non può essere considerata tempestiva ai fini dell'applicazione della disciplina eccezionale prevista per la proroga contrattuale, la quale mira a consentire un più rapido adeguamento dei servizi energetici ai parametri di efficienza energetica. Pertanto, l'amministrazione non è tenuta a valutare comparativamente la proposta del gestore uscente rispetto all'affidamento del servizio mediante adesione alla convenzione Consip, trattandosi di soluzioni non comparabili, in quanto la prima comporterebbe un impegno di spesa complessivamente superiore e una durata contrattuale più lunga, mentre la seconda consente di beneficiare dei prezzi e delle condizioni definiti dalla centrale di committenza nazionale. Infine, eventuali vizi formali o procedurali relativi all'affidamento mediante convenzione Consip, come il ritardo nella presentazione di documenti da parte dell'aggiudicatario, non sono idonei a inficiare la legittimità dell'affidamento, in assenza di previsioni di decadenza o sanzioni che possano incidere sulla validità del contratto, e non determinano alcuna responsabilità risarcitoria dell'amministrazione nei confronti del gestore uscente, in mancanza di un legittimo affidamento tutelabile.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/05/2018

N. 03230/2018REG.PROV.COLL.

N. 04869/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4869 del 2017, proposto da:
Siram s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;

contro

Provincia di Piacenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Roma, via Crescenzio, n. 58;

nei confronti

Antas s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rap…

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