Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4442 del 11 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:4442PEN

Massima

Massima ufficiale
In virtù dell'art. 192, u. Comma cod. proc. pen. la facoltà di impugnazione deve essere riconosciuta al solo effettivo difensore, dell'imputato che, disponendo in modo autonomo dei relativi poteri ne eserciti attualmente la difesa. Ne consegue che, qualora l'avvocato di fiducia dell'imputato non si presenti nel giudizio di appello e risulti sostituito nel giudizio da un difensore di ufficio che a sua volta non eserciti l'ufficio della difesa e sia sostituito nel corso dell'udienza da altro difensore che fu presente alla lettura della sentenza, la dichiarazione di ricorso proposta dall'avvocato di fiducia, a suo tempo nominato, e i relativi motivi da lui presentati producono la inammissibilità del ricorso.

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