Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4727 del 24 ottobre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:4727PEN

Massima

Massima ufficiale
Per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 n. 2 c.p. è necessario che ci si trovi in presenza o di una prognosi infausta quoad vitam oppure che il soggetto abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario). (Fattispecie relativa a diagnosi di stenosi dell'uretra e del collo vescicale, nonché di adenoma prostatico).

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