Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1612 del 3 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:1612CIV

Massima

Massima ufficiale
La richiesta divieto di pubblicazione sul bollettino della camera di commercio di un protesto cambiario gia` elevato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale puo` al riguardo esercitare i poteri di cognizione e di condanna nonche` quelli cautelari previsti dall'art. 700 c. p.c., con conseguente possibilita` di ordinare la sospensione della pubblicazione stessa ove sussista il fondato timore che durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il diritto vantato si verifichi un pregiudizio irreparabile, atteso che, ai sensi della legge 12 febbraio 1955 n. 77, l'attivita` delle camere di commercio in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari consiste in una mera operazione materiale che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato la divulgazione di notizie, risolvendosi, quindi, in comportamenti che rientrano nella categoria degli atti materiali posti in essere all'infuori di una potesta` amministrativa.  da vedere: Sen 11/10/1988 5485 sez U Civ Sen 29/04/1988 3259 sez U Civ

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