Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3650 del 20 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3650PEN

Massima

Massima ufficiale
E' causa di nullità del verbale di dibattimento solo la mancanza della sottoscrizione del cancelliere e non anche quella del presidente, poiché il verbale è atto del cancelliere, il quale ad esso attribuisce autenticità e pubblica fede, attraverso la sua sottoscrizione, mentre quella del presidente (o del pretore) è certificativa di una semplice funzione di controllo che, se non esercitata, non incide sulla giuridica esistenza dell'atto in alcuno dei suoi requisiti di validità ed efficacia.

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