Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28708 del 16 ottobre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:28708CIV

Massima

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Il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza nel processo di equa riparazione non comporta l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto tale termine non è previsto dalla legge come perentorio. In tal caso, il giudice deve concedere al ricorrente un nuovo termine perentorio per rinnovare la notifica, a prescindere dalla sussistenza di una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine originario, in applicazione analogica dell'articolo 291 c.p.c. Ciò al fine di garantire la continuità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale il mancato rispetto del termine di notifica non determina l'improcedibilità dell'opposizione, ma comporta la concessione di un nuovo termine perentorio per provvedervi. Tale principio mira a tutelare il diritto di difesa della parte ricorrente e a evitare che l'omessa o inesistente notifica, non dipendente dalla sua volontà, possa pregiudicare irrimediabilmente la possibilità di far valere le proprie ragioni nel processo di equa riparazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. AMATO Cristina - Consigliere

Dott. CAPONI Remo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7515/2022 proposto da:
(OMISSIS), difesa dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
contro il decreto della Corte di appello di Bari n. 15/2021 depositato il 17/01/2022;
Ascoltata la relazione del Consigliere Dott. ((omissis)) nella Camera di consiglio del 21/09/2023.
FATTI DI CAUSA
Nella fase ingiuntiva del processo di equa riparazione sono stati liquidati Euro 3.200 di indennizzo. La ricorr…

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