Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 126 del 2012

ECLI:IT:TARMAR:2012:126SENT

Massima

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La mancata comunicazione preventiva al ricorrente dell'intenzione di rigettare la sua istanza di emersione dal lavoro irregolare, in violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la domanda in contraddittorio con l'interessato, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di regolarizzazione, anche in considerazione della possibilità che l'istanza fosse stata presentata per conto di un diverso nucleo familiare rispetto a quello indicato nell'atto impugnato. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che l'omissione della comunicazione di preavviso di rigetto prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento impugnato e l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la domanda di emersione dal lavoro irregolare, in contraddittorio con l'interessato, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, anche tenendo conto della possibilità che l'istanza fosse stata presentata per conto di un diverso nucleo familiare rispetto a quello indicato nell'atto impugnato. Ciò in quanto la mancata partecipazione procedimentale del ricorrente non gli ha consentito di far valere le proprie ragioni, che risultano plausibili sulla base degli elementi emersi, come la coincidenza tra il luogo di residenza della madre del ricorrente e il luogo di lavoro dell'extracomunitario indicato nella domanda.

Sentenza completa

N. 00643/2010
REG.RIC.

N. 00126/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00643/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 643 del 2010, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Avv. ((omissis)) in Ancona, via Calatafimi, 2;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Azizul Molla, n.c.

per l'annullamento

- del provvedimento prot.n.P-AN/L/N/2009/101661 emesso dalla Prefettura di Ancona (Sportello Unico per l'Immigrazione) in data 29/04/2010 con cui veniva disposto che la …

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