Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2867 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:2867SENT

Massima

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Il proprietario di un'area in cui sono stati abbandonati rifiuti non è automaticamente tenuto a provvedere alla loro rimozione, recupero o smaltimento, ma tale obbligo può essere posto a suo carico solo se la violazione sia imputabile a lui a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo. L'ordine di rimozione dei rifiuti nei confronti del proprietario deve essere adeguatamente motivato, non essendo sufficiente il mero riferimento alla sua qualità di proprietario dell'area. Infatti, in assenza di una dimostrata responsabilità del proprietario per l'abbandono dei rifiuti, egli non può essere considerato obbligato in solido alla loro rimozione, recupero o smaltimento, in quanto ciò contrasterebbe con il principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 191 TFUE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito che il proprietario incolpevole di un'area inquinata non è tenuto ad adottare le misure di messa in sicurezza e bonifica, salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità competente nei limiti del valore di mercato del sito dopo gli interventi. Tali principi, elaborati con riferimento all'ipotesi di inquinamento, devono trovare applicazione anche nel caso di abbandono di rifiuti, in quanto espressione di un generale orientamento giurisprudenziale volto a tutelare il proprietario incolpevole da obblighi di bonifica o rimozione che non trovino fondamento in una sua responsabilità accertata.

Sentenza completa

N. 00282/2010
REG.RIC.

N. 02867/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2010, proposto da:
((omissis)) S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Marina, 6;

contro

Comune di Opera;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 248 del 25 novembre 2009 con la quale il Direttore dell’Area Gestione, Territorio e Ambiente del comune di Opera ha ordinato alla società ricorrente la rimozione e il recupero o lo smaltimento di rifiuti rinvenuti lungo il tratto di strada sterrata che congiunge la via Pirandello con la via Adda, di sua proprietà.

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