Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26785 del 20 giugno 2014

ECLI:IT:CASS:2014:26785PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel sindacare la motivazione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, può verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile se propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Inoltre, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'articolo 192 c.p.p., anche se in relazione all'articolo 125 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Infine, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giulian - Presidente

Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 2285/2013 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 15/02/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;

sentite le conclusioni dell'avv. (OMISSIS), difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

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