Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12421 del 7 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:12421CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, qualora il giudice di merito abbia (come nel caso di specie) adottato la soluzione della cd. pregiudiziale eventuale, avuto riguardo ai rapporti tra azione popolare (art.84 d.P.R. 570/60) e procedimento amministrativo - abbia, cioè, ritenuto che l'azione popolare sia svincolata da termini decadenziali se non preceduta dal procedimento amministrativo, e sia viceversa soggetta al termine decadenziale breve se preceduta dalla delibera del consiglio -, e la parte, senza contestare tale impostazione giuridica, abbia in fatto posto la questione della inesistenza di una delibera ad hoc sulla questione ineleggibilità / incompatibilità alla Corte di cassazione, la Corte stessa è legittimata ad esaminare le delibere del Consiglio regionale in contestazione, onde stabilire se le stesse abbiano in realtà affrontato la questione della ineleggibilità / incompatibilità del consigliere, ovvero si siano esaurite (come nel caso di specie) nei consueti adempimenti di proclamazione e convalida degli eletti, non essendo in tal caso ipotizzabile alcuna decadenza dalla proposizione dell'azione de qua.

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