Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5990 del 17 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5990PEN

Massima

Massima ufficiale
Perché possa ad un atto essere riconosciuta la qualifica di atto pubblico e perché possa configurarsi, in conseguenza, il reato di falsità ideologica non è rilevante la qualifica di pubblico dipendente del suo autore, bastando il fatto oggettivo dell'attività funzionale pubblica del soggetto che la compie, anche se esplicata in modo occasionale. Il limite è costituito solo dall'inesistenza dell'atto posto in essere dall'occasionale collaboratore; inesistenza che deve essere derivante dall'incompetenza assoluta ed oggettiva, che ricorre allorché l'organo o l'ente, in cui il soggetto estraneo ha operato, sia del tutto sfornito del potere di emettere l'atto. (Applicazione in tema di falsa attestazione di conformità di un fabbricato alle prescrizioni della legge-ponte da parte di un libero professionista all'uopo incaricato dal sindaco).

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