Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 321 del 29 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:321PEN

Massima

Massima ufficiale
La depenalizzazione, ad opera della legge n. 689 del 1981 delle contravvenzioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 263 approvato con d.P.R. n. 327 del 1980 e sanzionate con la pena dell'ammenda, opera esclusivamente con riferimento a quelle norme regolamentari dirette a disciplinare soltanto profili secondari e accessori, non considerati direttamente dalla legge formale, ancorche` utili per la sua esecuzione, ma e` esclusa per quelle norme che ribadiscono, con riguardo ad ipotesi particolari, il precetto contenuto in una delle disposizioni della legge formale. (Nella specie e` stata esclusa la depenalizzazione in un caso nel quale era stata richiesta l'estensione dell'autorizzazione sanitaria alla produzione di generi alimentari ulteriori rispetto a quelli per cui gia` esisteva l'autorizzazione, ma la produzione si era iniziata - contrariamente a quanto prescritto dall'art. 27 del regolamento - prima del rilascio del nuovo provvedimento). da vedere: Sen 25/01/1990 929 sez 6 Pen Sen 18/11/1989 16077 sez 6 Pen Sen 26/06/1992 7438 sez 6 Pen

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