Tribunale civile Taranto sentenza n. 30 del 5 gennaio 2024

Massima

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Il decreto ingiuntivo, quale provvedimento giurisdizionale di condanna provvisoria emesso inaudita altera parte, è soggetto all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 111, comma 6, della Costituzione e dell'art. 641 c.p.c., che impongono al giudice di esplicitare i fatti costitutivi del diritto azionato, gli elementi di diritto che ne suffragano le ragioni e le prove documentali ritenute decisive, al fine di rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione di condanna. L'assenza di una motivazione, anche sintetica, che dia conto delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della pronuncia, integra un vizio di violazione di legge e di eccesso di potere, comportando la nullità del decreto ingiuntivo. Ciò vale anche per il decreto penale di condanna, in cui il giudice deve enunciare il fatto, le circostanze e le disposizioni di legge violate, nonché la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione. La motivazione, quale elemento indefettibile del provvedimento giurisdizionale, costituisce l'in sé della giurisdizione, proiettando l'ordinamento giuridico nella concreta situazione sottoposta a giudizio, e la sua assenza o mera apparenza è sanzionata come illecito disciplinare del magistrato. Diversamente, nei contratti ad evidenza pubblica, quale il prestito obbligazionario dei buoni fruttiferi postali, la pubblicità legale assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali che ne disciplinano le caratteristiche, comprese le variazioni del tasso di interesse, soddisfa l'esigenza di conoscibilità effettiva e non solo potenziale, rendendo irrilevanti gli aspetti formali del titolo rispetto alla disciplina legale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice Alberto Munno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta l'08 gennaio 2021 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 154 dell'anno 2021
TRA
Po. spa (c.f. (...)) in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Piazza (...) a Napoli presso la propria filiale unitamente all'Avv. Ro.Le. (c.f. (...)) dalla quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Ingiunta ed opponente
CONTRO
Ma.Fu. (c.f. (...)) elettivamente domiciliata in Via (...) a Taranto presso lo studio dell' Avv. Al.Va. (c.f.. (...)) dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Ricorrente per ingiunzione ed opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del process…

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