Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2889 del 26 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:2889PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice di un reato, deve procedere alla revoca della relativa condanna e alla rideterminazione della pena complessiva, eliminando la porzione di essa riferibile alla fattispecie depenalizzata, anche quando la sentenza di condanna sia stata pronunciata unitamente ad altri reati in continuazione. Tale obbligo sussiste indipendentemente dalla circostanza che il condannato abbia o meno dedotto la questione nel giudizio di esecuzione, in quanto la revoca della condanna per il reato abrogato e la conseguente rideterminazione della pena rientrano nei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 673 c.p.p. Diversamente, le eventuali nullità derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore nel giudizio di merito, ancorché insanabili, non possono essere fatte valere mediante l'incidente di esecuzione ex articolo 670 c.p.p., in ragione dell'intervenuto passato in giudicato della sentenza, salva la possibilità per l'interessato di richiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis c.p.p. Inoltre, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 168 c.p., comma 1, n. 2, per effetto della sopravvenienza di una nuova condanna, è legittima ove il giudicato sulla prima sentenza di condanna non sia stato validamente contestato, a prescindere dalla verifica del superamento dei limiti di pena indicati dall'articolo 163 c.p. con riferimento alla sola nuova condanna costituente causa di revoca.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Presidente

Dott. MANCUSO ((omissis)) A - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di PISA;
udita la relazione svolta dal Presidente SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG BIRRITTERI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente ai reati oggetto di abolitio criminis.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del p…

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