Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 31318 del 22 luglio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:31318PEN

Massima

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Il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si configura anche in presenza di una struttura organizzativa minima e rudimentale, purché idonea a garantire la continuità e sistematicità dello spaccio, senza che sia necessaria la conoscenza reciproca tra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. L'elemento organizzativo assume rilievo secondario, essendo essenziale l'esistenza di un accordo indeterminato a commettere più delitti, desumibile anche da "facta concludentia" quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, la divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". Conseguentemente, l'ipotesi associativa prevista dal comma 6 dell'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dal comma 5 dell'art. 73 del medesimo decreto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOTI Giacomo - Presidente

Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere

Dott. CIAMPI F. M. - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2455/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 11/01/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Ro…

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