Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3673 del 9 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3673PEN

Massima

Massima ufficiale
"I gravi indizi di colpevolezza che legittimano l`applicazione della misura coercitiva vanno individuati in quegli elementi di fatto che nel momento in cui emergono e in relazione alla situazione che in essi si presenta, e quindi allo stato degli atti, fanno ritenere quasi con certezza che il reato sia stato effettivamente commesso e che di esso si sia resa responsabile la persona indagata.  Ne deriva che in essi rientrano le dichiarazioni rese da soggetti (nella specie collaborante o pentito) a qualsivoglia titolo informati dei fatti oggetto di indagini ove si dimostrino, ad una attenta verifica, attendibili. Mentre priva di rilievo e` la eventuale mancanza di riscontri cosiddetti esterni, non essendo gli stessi in alcun modo richiesti, in quanto, ai fini della valutazione degli indizi di cui all`art. 273 cod.  proc. pen., non trovano applicazione i rigorosi criteri dettati dall`art.  192 stesso cod. in materia di prova".    conforme: Sen 13/08/1993 1709 sez 3 Pen Sen 15/10/1993 1740 sez 3 Pen

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