Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1667 del 8 febbraio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:1667PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore, vigendo il codice di procedura penale del 1930, non costituiva in nessun caso motivo di rinvio del dibattimento. Con l'entrata in vigore del nuovo codice è divenuta rilevante la "assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento" del difensore, pur con determinati vincoli (comunicazione tempestiva) e con certe limitazioni (mancata assistenza di altro difensore di fiducia o di sostituto e consenso, almeno tacito, dell'imputato), così come espressamente previsto dall'art. 486, quinto comma. Però tale disposizione, nonostante l'immediata sua applicazione prevista dall'art. 245 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice, non può che applicarsi ai casi di impedimento del difensore a comparire verificatisi (nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme processuali anteriormente vigenti, ai sensi dell'art. 241 delle citate disposizioni transitorie) soltanto in tempo successivo all'entrata in vigore di quel codice, per l'ovvia ragione che, essendosi legittimamente negato il rinvio del dibattimento, l'illegittimità dell'atto non può derivare da una norma successiva al compimento dell'atto medesimo. (Nella specie la S.C. ha comunque escluso che sussistesse l'impossibilità "assoluta" a comparire del difensore, il quale aveva semplicemente dedotto di essere impegnato in altro processo, poiché lo stesso non era costretto da alcuna grave necessità, ma aveva operato una libera scelta di difendere altri a preferenza del ricorrente, scelta rispettabilissima, ma non necessitata).

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