Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5244 del 3 novembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:5244PEN

Massima

Massima ufficiale
Sussiste rapporto di specialità reciproca tra il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., finalizzato a preservare da comportamenti frodatori sia la vendita che la messa in vendita delle sole sostanze alimentari, e quello di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., volto a tutelare dalle frodi la sola vendita di tutte le cose mobili, sicché deve essere escluso l'assorbimento del primo nel secondo. (Leggi la sentenza estesa)

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