Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5154 del 25 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5154PEN

Massima

Massima ufficiale
E' legittima la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. nei confronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale s'invoca l'anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell'art. 163 cod. PEN..

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