Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1713 del 16 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:1713PEN

Massima

Massima ufficiale
Non e` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell`art. 412 c.p.m.p. (codice penale militare di pace), in relazione agli artt. 3 e 24, primo comma della costituzione, dedotta per disparita` di trattamento nella parte in cui l`indicata norma da` facolta` al procuratore generale militare di far propria, di ufficio, la richiesta di riabilitazione militare presentata da un soggetto non legittimato da un riabilitato comune in seguito deceduto, mentre non prevede la legittimazione dell`erede del defunto a conseguire, in caso di morte del de cuius militare gia` riabilitato a norma della legge penale comune, la sua riabilitazione militare - (nella specie la corte militare d`appello aveva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, sotto il profilo della mancanza di procura speciale, la domanda di riabilitazione militare presentata dalla vedova).

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