Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30715 del 20 giugno 2017

ECLI:IT:CASS:2017:30715PEN

Massima

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La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 58. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve accertare l'attività svolta dal condannato e determinare la parte di sanzione sostitutiva già eseguita, al fine di detrarre tale porzione dalla pena originariamente inflitta. La revoca della sanzione sostitutiva non comporta automaticamente il ripristino integrale della pena originaria, ma solo della parte residua, tenuto conto del periodo di positiva esecuzione della misura alternativa. Tale principio si fonda sulla finalità rieducativa della pena e sulla necessità di valorizzare il percorso di reinserimento sociale intrapreso dal condannato, evitando che il mancato completamento della sanzione sostitutiva determini il ripristino integrale della pena detentiva originariamente inflitta. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve procedere a una valutazione individualizzata della posizione del condannato, verificando l'effettivo svolgimento della sanzione sostitutiva e determinando la pena residua da espiare, al fine di realizzare un giusto bilanciamento tra le esigenze di prevenzione generale e speciale e il percorso di reinserimento sociale intrapreso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. BONITO ((omissis)) - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 11/05/2016 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la disposta sostituz…

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