Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3441 del 26 gennaio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:3441PEN

Massima

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Il provvedimento amministrativo che impone l'obbligo di presentazione in un ufficio di polizia in occasione di manifestazioni sportive, quale misura accessoria al divieto di accesso agli stadi, deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'art. 13 Cost. La motivazione sulla necessità non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi dalla gravità del fatto e dalla pericolosità sociale del soggetto, essendo palese in tali casi l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto di accesso agli stadi. Tuttavia, l'omessa motivazione sull'urgenza determina l'invalidità del provvedimento e impedisce la sua convalida, nei soli casi in cui esso abbia avuto efficacia prima dell'intervento del giudice. Quando intercorra un notevole lasso di tempo tra il fatto che ha dato origine all'imposizione della misura e il provvedimento stesso, l'autorità amministrativa ha il dovere di motivare sull'attualità della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura. L'obbligo di presentazione in ufficio di polizia per due volte anche in occasione delle partite in trasferta non è irrazionale o vessatorio, in quanto gli incontri in trasferta possono avvenire anche nell'ambito della stessa città o in un raggio di pochi chilometri, e la diversificazione rispetto alla distanza sarebbe ardua e potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di CU. Va., nato a (OMESSO);

avverso l'ordinanza del 7 marzo del 2008 del GIP presso il tribunale di Milano;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.: Ciro Petti;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione per due volte anche per le partite in trasferta;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.

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