Consiglio di Stato sentenza n. 6573 del 2022

ECLI:IT:CDS:2022:6573SENT

Massima

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Il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica, pur non essendo soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, deve essere adeguatamente motivato in relazione all'impatto dell'intervento edilizio sulla tutela del paesaggio, tenendo conto non solo delle caratteristiche fisiche e percettive del bene, ma anche degli effetti complessivi derivanti dalla realizzazione dell'opera, anche se non immediatamente percepibili, in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente nel suo insieme. Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico è subordinato al previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, a prescindere dall'epoca di apposizione del vincolo, costituendo tale parere un presupposto legittimante la trasformazione urbanistico-edilizia della zona protetta. L'omissione di tale parere determina l'invalidità del titolo edilizio rilasciato. Nell'esercizio del potere di valutazione della compatibilità paesaggistica di un intervento, l'Autorità competente gode di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della logicità, coerenza e completezza della motivazione, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, salvo che quest'ultima non risulti manifestamente irragionevole o illogica.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/07/2022

N. 06573/2022REG.PROV.COLL.

N. 07750/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7750 del 2016, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Roma, via di ((omissis)) n. 22;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, Comune di Assisi, Regione Umbria, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria - Perugia, non costituiti in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato …

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