Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2703 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:2703SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento dovuto e sufficientemente motivato con il mero accertamento dell'esecuzione di interventi in assenza del prescritto titolo abilitativo, senza necessità di una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato. Tale provvedimento rientra nella competenza del dirigente o responsabile comunale, senza necessità di ulteriori norme di delega dal Sindaco, in applicazione della disciplina di cui all'art. 27 del d.P.R. 380/2001, che non limita la sua efficacia alle sole zone di inedificabilità assoluta ma si estende anche a quelle di inedificabilità relativa. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso, né è necessaria l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, essendo tale adempimento giustificato, nel previgente ordinamento, dalla natura discrezionale dell'ordine di demolizione, venuta meno con l'entrata in vigore della legge n. 10/1977 che ne ha previsto la vincolante obbligatorietà. L'ordine di ripristino, inoltre, discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente e non costituisce irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio.

Sentenza completa

N. 14006/2004
REG.RIC.

N. 02703/2013 REG.PROV.COLL.

N. 14006/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14006 del 2004, proposto da Schiano Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. L. Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso con domicilio eletto presso il suo studio in Barano d’Ischia e pertanto, ai sensi dell’art. 25, c.p.a., in Napoli, presso la Segreteria T.A.R.;

contro

il Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 95 del 24.09.2004 di demolizione, notificata in data 08.10.2004;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tut…

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