Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1853 del 27 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1853PEN

Massima

Massima ufficiale
Il motivo di impugnazione deve concretarsi nella indicazione precisa e determinata dei punti di fatto e di diritto da sottoporsi al giudice del gravame, nella esposizione concisa, ma chiara, delle censure che vengono mosse ai punti indicati, nelle ragioni su cui la censura si fonda, onde consentire al giudice predetto di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato ed accertare se il giudice che lo ha pronunciato abbia omesso di indicare le ragioni del suo convincimento o sia incorso, nell'accertarle, in errori logici o giuridici che abbiano potuto incidere sulla formazione del suo convincimento, ovvero se abbia omesso l'esame di elementi decisivi tali che se presi in considerazione avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.

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