Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3825 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:3825SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la legittimità di un provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria, afferma che: 1. L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria, non può trovare applicazione agli interventi edilizi realizzati in totale assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. 2. Nel ponderare l'impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata della complessiva operazione posta in essere. I singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato. 3. L'Amministrazione può fondare il diniego di permesso di costruire in sanatoria non solo sulla base dell'insanabilità delle opere oggetto di condanna penale irrevocabile e di precedente ordine di demolizione, ma anche sulla stretta funzionalità ed interrelazione di tali opere agli ulteriori abusi autonomamente realizzati e sanzionati, essendo evidente la strettissima connessione ed interdipendenza tra i diversi interventi abusivi. 4. Non sussiste in capo all'Amministrazione procedente l'obbligo di una puntuale confutazione delle deduzioni espresse nella memoria ex art. 10 bis L. 241/1990, dovendosi ritenere sufficiente la completezza motivazionale dell'atto finale in sé considerato, allorché da esso possano comunque univocamente desumersi i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della decisione. 5. Allorquando il provvedimento plurimotivato si regga validamente su una delle ragioni enunciate, il ricorrente viene privato dell'interesse a contestarne le ulteriori ragioni, poiché dall'eventuale accoglimento delle relative censure non potrebbe derivargli alcuna utilità.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/06/2021

N. 03825/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05123/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5123 del 2019, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-del provvedimento prot. n. 9776 dell’08.10.2019, notificato in pari data, emesso dal Responsabile del V Settore - Programmazione e Pianificazione Urbanistica – del Comune di Crispano, avente ad oggetto “Richiesta di permes…

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