Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2393 del 5 luglio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2393PEN

Massima

Massima ufficiale
I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati in prova esclusivamente ad un ufficio o ente non militare come previsto dall'art. 3 comma terzo legge 29 aprile 1983 n. 167 la cui disposizione espressamente e` fatta salva dall'art. 1 di tale legge il quale ammette l'affidamento in prova al servizio sociale solo per i congedati. Tale riserva si spiega in quanto la pena a cui fa riferimento il citato art. 1 e` la reclusione militare nella quale non puo` mai essere convertita, a seguito della relativa declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 27 c. p.m.p. (C. Cost. n. 467 del 16 dicembre 1991 e n. 343 del 20 luglio 1993), la reclusione inflitta all'obiettore di coscienza che rifiuta in tempo di pace il servizio militare di leva; d`altro canto v`e` da considerare che lo Stato ha ancora interesse alla rieducazione dell'obiettore di coscienza in quanto a carico del medesimo persiste l'obbligo di servizio per cui l'affidamento ad ente o ufficio pubblico - in luogo del generico affidamento al servizio sociale - assume specifica valenza rieducativa mirata di un soggetto la cui illecita condotta consiste proprio nel rifiuto delle prestazioni alternative dovute (servizio militare e servizio sostitutivo).

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